Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
    
                               Art. 1 
 
Applicazione dei magistrati dell'Ufficio del massimario e  del  ruolo
  per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimita'  per
  la definizione del contenzioso 
 
  1. All'articolo 115 (( dell'ordinamento giudiziario di cui al regio
decreto )) 30 gennaio 1941, n. 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi: 
  «Il  primo  presidente  della  Corte  di  cassazione,  al  fine  di
assicurare la celere definizione dei  procedimenti  pendenti,  tenuto
conto delle esigenze  dell'ufficio  del  massimario  e  del  ruolo  e
secondo i criteri previsti  dalle  tabelle  di  organizzazione,  puo'
applicare temporaneamente, (( per un periodo non superiore a tre anni
e non rinnovabile )), i magistrati addetti all'ufficio del massimario
e del ruolo con anzianita'  di  servizio  nel  predetto  ufficio  non
inferiore a due anni, ((  che  abbiano  conseguito  almeno  la  terza
valutazione di professionalita' )), alle sezioni della Corte  per  lo
svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimita'. 
  (( Di ciascun collegio giudicante della  Corte  di  cassazione  non
puo' fare parte )) piu' di un magistrato dell'ufficio del  massimario
e del ruolo, applicato ai sensi (( del terzo comma )).». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 115 del  regio  decreto
          30 gennaio 1941,  n.  12  (Ordinamento  giudiziario),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.   115.   (Magistrati   di   tribunale   destinati
          all'ufficio del massimario  e  del  ruolo  della  Corte  di
          cassazione).  -  Della  pianta  organica  della  Corte   di
          cassazione fanno parte sessantasette  magistrati  destinati
          all'ufficio del massimario e del ruolo, anche  con  compiti
          di assistente di studio; al predetto ufficio possono essere
          designati  magistrati  con  qualifica   non   inferiore   a
          magistrato di tribunale con non  meno  di  cinque  anni  di
          effettivo esercizio delle funzioni di merito. 
              Il Primo Presidente della Corte di  cassazione,  tenuto
          conto delle  esigenze  dell'ufficio,  osservati  i  criteri
          stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura,  anno
          per anno puo' destinare fino a  trenta  magistrati  addetti
          all'ufficio del massimario e del ruolo alle  sezioni  della
          Corte con compiti di assistente di studio. I magistrati con
          compiti di assistente  di  studio  possono  assistere  alle
          camere di consiglio della  sezione  della  Corte  cui  sono
          destinati,  senza  possibilita'  di  prendere  parte   alla
          deliberazione o di esprimere il voto sulla decisione. 
              Il primo presidente della Corte di cassazione, al  fine
          di  assicurare  la  celere  definizione  dei   procedimenti
          pendenti, tenuto  conto  delle  esigenze  dell'ufficio  del
          massimario e del ruolo e secondo i criteri  previsti  dalle
          tabelle di organizzazione, puo' applicare temporaneamente ,
          per un periodo non superiore a tre anni e non  rinnovabile,
          i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo
          con  anzianita'  di  servizio  nel  predetto  ufficio   non
          inferiore a due anni,  che  abbiano  conseguito  almeno  la
          terza valutazione di professionalita', alle  sezioni  della
          Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali  di
          legittimita'. 
              Di  ciascun  collegio   giudicante   della   Corte   di
          cassazione non  puo'  fare  parte  piu'  di  un  magistrato
          dell'ufficio del massimario e del ruolo, applicato ai sensi
          del terzo comma.».